q-bic Traccia

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

 

Sommario

Art. 1_Costituzione e Denominazione 2

Art. 2_Sede 2

Art. 3_Durata 2

Art. 4_Scopi e attività 2

Art. 5_Patrimonio dell’Associazione3

Art. 6_Esercizi sociali 4

Art. 7_Avanzi di gestione 4

Art. 8_Soci 4

Art. 9_Criteri di ammissione dei soci 5

Art. 10_Contributo associativo 6

Art. 11_Diritti e doveri dei soci 6

Art. 12_Criteri di esclusione dei soci 6

Art. 13_Organi dell’Associazione 7

Art. 14_Assemblea dei soci 7

Art. 15_Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) 8

Art. 16_Presidente 9

Art. 18_Controversie 10

Art. 19_Scioglimento 10

Art. 20_Norma finale10

 

Art. 1_Costituzione e Denominazione 

È costituita un’Associazione di promozione sociale, culturale e artistica denominata “q-bic Traccia”.

 

Art. 2_Sede

La sede legale dell’Associazione è in Firenze, Via Aretina 161. 

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporterà modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci.

L’Associazione è costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche. 

 

Art. 3_Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

 

Art. 4_Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro né finalità politiche o religiose. 

Si pone come scopo statutario quello di promuovere l’architettura come disciplina atta all’organizzazione dello spazio antropizzato, fisico e culturale, e attraverso l’architettura e le arti visive, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi di rilevanza sociale, culturale e ambientale, quali:

    • la giustizia sociale;

    • la tutela e promozione dei diritti umani;

    • la sostenibilità ambientale e il rispetto del territorio.

 

Per il raggiungimento di tali scopi di interesse generale l’Associazione potrà svolgere in Italia o all’estero, anche in collaborazione e per conto di enti terzi, siano essi pubblici o privati, anche attività secondarie e strumentali quali:

    • progettazione e realizzazione di opere, installazioni e allestimenti in spazi pubblici e privati;

    • organizzazione di convegni, conferenze, workshop, laboratori e mostre;

    • promozione di performance artistiche e attività culturali interdisciplinari;

    • attivazione di collaborazioni con enti pubblici, scuole, università, musei, fondazioni e altre associazioni sia pubbliche che private;

    • produzione e diffusione di pubblicazioni, contenuti multimediali e/o audio, oltre materiali divulgativi coerenti con gli scopi sociali.

    • promozione delle pratiche architettoniche attraverso l’organizzazione di corsi, stages di aggiornamento e laboratori, anche nell’ambito scolastico, per le diverse specializzazioni.

 

La individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali sarà rimessa alla valutazione e decisione del Consiglio Direttivo pro-tempore in carica. Per le sue attività l’Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto. L’associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura architettonica.

L’associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. 

 

Art. 5_Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

    • quanto erogato dai soci nonché da eventi di liberalità e lasciti da parte di terzi;

    • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

    • beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell’Associazione.

Le entrate dell’Associazione, con cui provvedere all’attività ed alla vita dell’Associazione stessa sono costituite da:

    • quote associative;

    • lasciti da parte di terzi;

    • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

    • dall’utile derivante dalle organizzazioni di manifestazioni o da partecipazioni di esse;

    • dai contributi di enti pubblici e/o privati;

    • da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l’attività dell’associazione, realizzata a seguito delle operazioni descritte tra gli scopi sociali dell’associazione;

    • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione, da iniziative promozionali.

    • erogazioni liberali degli associati e/o di terzi;

    • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

 

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

 

    • effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

    • esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. I fondi dell’Associazione saranno utilizzati per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.  
       

 

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell’associazione e arricchire il suo patrimonio

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento relativo alla quota associativa, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripartibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 6_Esercizi sociali

L’esercizio sociale va dal giorno 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea dei soci.

L’Assemblea ordinaria dei soci per approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, e nelle varie sezioni almeno venti giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. 

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 7_Avanzi di gestione

È fatto divieto per l’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per la individuazione delle forme di distribuzione, anche indiretta, degli utili, che sono vietate, si fa riferimento a quanto previsto dall’art.8 D.lgs. n. 117/2017.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per potenziare le attività dell’Associazione e saranno investiti per conseguire gli scopi dell’Associazione stessa. 

 

Art. 8_Soci

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione stessa e di sottostare al suo statuto. 

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero dei soci è illimitato.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

    • soci fondatori: coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e la loro qualifica di soci ha carattere di perpetuità. Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

    • soci ordinari: coloro che avendone fatto domanda al Presidente vengono ammessi in virtù di una delibera favorevole emessa dal Consiglio Direttivo. La loro qualità di soci è subordinata all’iscrizione e al versamento della quota associativa annuale. Anch’essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

 

Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. 

Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di architetti, artisti, conferenzieri, consulenti, esperti di settore, personale specializzato o di qualsiasi altra figura si rendesse necessaria, estraneo all’Associazione stessa o ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 9_Criteri di ammissione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide, a suo insindacabile giudizio, sulle domande di ammissione, entro 15 giorni dalla loro presentazione.

Il Tesoriere cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato in forma scritta.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

 

Art. 10_Contributo associativo

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito con delibera del Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

 

Art. 11_Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

    • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

    • godere, se maggiorenni, dell’elettorato attivo e passivo; 

    • nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; 

    • anche i soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

    • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia chiedendo riscontro al Consiglio Direttivo in forma scritta. Il Consiglio Direttivo dovrà rispondere entro 60 giorni.

 

I soci sono obbligati a:

    • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

    • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;

    • versare la quota associativa annuale;

    • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

 

Art. 12_Criteri di esclusione dei soci

La qualifica di socio si perde: 

    • per recesso; 

    • per causa di morte;

    • per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito;

    • esclusione a causa di:

    • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

    • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

 

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione; il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso, il decesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 13_Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

    • Assemblea dei soci;

    • Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);

    • Presidente;

    • Vice Presidente;

    • Tesoriere.

 

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

Art. 14_Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo, che rappresenta il suo organo di amministrazione. 

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. 

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente presso la sede dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’assemblea si tiene in presenza, o in remoto tramite video call. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Delle delibere assembleari viene redatto verbale in forma scritta firmato dal presidente o dal facente funzione delegato.

La convocazione dell’Assemblea è fatta a cura del Presidente che vi provvede in forma scritta, anche a mezzo mail. Tale convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l’ordine del giorno dell’adunanza.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Sia le persone fisiche che le persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto.

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati presenti.

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea ordinaria:

    • nomina i componenti del Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);

    • approva il rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

    • si esprime sull’esclusione dei soci dall’Associazione;

    • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

    • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio direttivo (organo di amministrazione);

    • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;

    • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

 

L’Assemblea straordinaria: 

    • delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione. 

 

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. 

 

Art. 15_Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è formato di un minimo di 3 membri scelti tra i soci fondatori e ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea dei soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione. I componenti eletti restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in forma scritta anche a mezzo mail con almeno 24 ore di anticipo con comunicazione contenente l’indicazione della data, ora, luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare; è convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri. 

Le sedute si tengono in presenza, o in remoto tramite video call; sono valide quando v’intervenga la maggioranza dei componenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti;

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige verbale firmato dal Presidente o dal facente funzione delegato.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

    • assicurare il conseguimento degli scopi dell’associazione;

    • convocare le assemblee;

    • deliberare sull’ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;

    • conferire procura per l’ammissione dei nuovi associati che ne fanno richiesta;

    • redigere i bilanci preventivi e consuntivi;

    • emanare regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione;

    • acquistare ed alienare beni immobili e mobili; accettare eredità e legati, determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;

    • stabilire l’ammontare delle quote associative;

    • sottoporre all’Assemblea dopo appropriata disamina proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

    • deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi;

 

Art. 16_Presidente

Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte i terzi ed in giudizio. 

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sovraintende all’esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nell’assemblea immediatamente successiva.

Il Presidente in caso di impedimento, può delegare un membro del Consiglio Direttivo ad esercitare i propri compiti nei limiti di tempo e di oggetto indicati nella lettera di delega.

 

Art. 17_Libri dell’Associazione

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

    • Libro dei soci

    • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci

    • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

 

Art. 18_Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali eventualmente nascenti tra gli associati e tra questi ultimi e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominato dall’Assemblea dei soci.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Il foro competente sarà quello di Firenze.

 

Art. 19_Scioglimento

In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento dell’Associazione gli associati non hanno diritto a ricevere quota del patrimonio sociale, che verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1998 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 20_Norma finale

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile, quelle dell’eventuale regolamento e delle altre leggi in materia di persone giuridiche private.